Leggi e procedure
Nel nostro Paese esistono leggi e decreti che disciplinano la materia dei trapianti. Alcuni di questi con specifica indicazione per il trapianto di fegato.
Presupposto fondamentale dei trapianti è la disponibilità di donatori, da cui discende la valutazione della loro effettiva idoneità.
In Italia, la Dichiarazione di volontà a donare organi è regolamentata dall’articolo 23 della Legge 91 del 1° aprile 1999 e dal Decreto ministeriale dell’8 aprile 2000 successivamente aggiornato con il Decreto ministeriale dell’11 marzo 2008.
Ogni cittadino maggiorenne può esprimere liberamente il proprio consenso o dissenso – esplicito – alla donazione di organi e tessuti. Detto ciò, va altresì ricordato come lo stesso possa modificare in ogni momento la propria espressione di volontà.
Come donare e cosa fare
I cittadini maggiorenni – non è un obbligo – dichiarano la propria volontà alla donazione – o di contro il loro rifiuto – mediante 5 opportunità:
- tramite dichiarazione di volontà raccolta dagli Uffici Anagrafe dei Comuni che hanno attivato il servizio di raccolta e registrazione. Dichiarazione recepita in fase di richiesta o rinnovo della Carta d’Identità. Tutte le attestazioni – siano esse positive o negative – confluiranno poi nel Sistema Informativo Trapianti, consultabile 24 ore su 24 dai medici del Coordinamento regionale;
- tramite registrazione agli sportelli dell’Asl di riferimento o negli ambulatori dei medici di famiglia compilando il modulo predisposto allo scopo (disponibile qui). Queste dichiarazioni verranno registrate direttamente nel Sistema Informativo Trapianti – database del Centro Nazionale Trapianti – consulatbile dai medici del Coordinamento regionale 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.
- tramite la compilazione del “Tesserino Blu” del Ministero della Salute o del tesserino di una delle Associazioni di riferimento; tesserino che va conservato insieme ai documenti personali;
- tramite dichiarazione scritta contenente nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma. Dichiarazione ritenuta valida dal Decreto ministeriale dell’8 aprile 2000, da conservare sempre con i documenti personali;
- tramite atto dell’Associazione Italiana Donatori di Organo (AIDO), sulla base di una convenzione sottoscritta nel 2008 tra il Centro Nazionale Trapianti e la stessa Associazione. Dichiarazione che confluirà in modo diretto all’interno del Sistema Informativo Trapianti.
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Attenzione
“Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento. Sarà comunque ritenuta valida, sempre, l’ultima dichiarazione resa in ordine di tempo secondo le modalità previste”.
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Qualora NON VENGA ESPRESSA la propria volontà in vita, la legge prevede la possibilità per gli aventi diritto (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori, tutori giudiziari) di opporsi ovvero di dare il consenso al prelievo degli organi nel periodo di accertamento della morte.
Per i minori, la decisione spetta unicamente ai genitori; anche se solo uno di essi è contrario all’espianto, il prelievo non potrà essere effettuato.
Il Ministero della Salute chiarisce, infine, che in caso di morte possono verificarsi quattro situazioni
- il cittadino ha espresso in vita la volontà positiva alla donazione: in questo caso i familiari non possono opporsi. DONAZIONE SI’.
- il cittadino ha espresso volontà negativa alla donazione: in questo caso non c’è prelievo di organi. DONAZIONE NO.
- il cittadino non si è espresso e sono disponibili aventi diritto: in questo caso il prelievo è consentito se gli aventi diritto non si oppongono. DONAZIONE SI’/NO
- il cittadino non si è espresso e non sono disponibili aventi diritto: in questo caso il prelievo è consentito. DONAZIONE SI’
(l’informazione ai familiari sull’attivazione della procedura di accertamento di morte con criteri neurologici è obbligatoria).
Moduli da scaricare
MODULO REGISTRAZIONE ASL O MEDICI DI FAMIGLIA
TESSERINO BLU – MINISTERO DELLA SALUTE